Tutelare le risorse agroalimentari: il riconoscimento internazionale dei marchi UE DOP e IGP
La domanda globale di prodotti agroalimentari europei autentici — dai formaggi tipici ai vini di pregio e ai salumi — rappresenta un mercato di esportazione da diversi miliardi di euro. Per i produttori che operano all’interno di queste filiere, le Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) costituiscono beni fondamentali di proprietà intellettuale.
Tuttavia, il commercio internazionale pone una complessa sfida normativa: la stretta territorialità dei diritti di proprietà intellettuale. Una denominazione registrata ai sensi del nuovo Regolamento (UE) 2024/1143 è automaticamente tutelata in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, ma non possiede alcuna efficacia giuridica automatica nei Paesi terzi senza uno specifico iter di attivazione internazionale.
I due percorsi principali per la tutela internazionale
Garantire il riconoscimento transfrontaliero al di fuori del mercato unico europeo richiede l’adozione di un approccio legale strutturato attraverso due canali normativi principali:
- 1. Il canale degli accordi bilaterali e autonomiL’Unione Europea negozia attivamente il mutuo riconoscimento delle indicazioni geografiche all’interno dei suoi accordi di libero scambio (FTA), come l’Accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA), l’Accordo di partenariato economico UE-Giappone (EPA), o tramite strumenti autonomi come l’Accordo UE-Cina sulle Indicazioni Geografiche. Nell’ambito di questi trattati, l’UE presenta un elenco negoziale chiuso di specifiche DOP e IGP. Una volta ratificato l’accordo, il Paese partner è vincolato contrattualmente a garantire nel proprio mercato interno un livello di tutela amministrativa e giurisdizionale equiparabile agli standard europei, evitando così la necessità di singole registrazioni locali.
- 2. Il canale della registrazione nazionale direttaNelle giurisdizioni in cui non è in vigore un accordo bilaterale omnicomprensivo sulle indicazioni geografiche con l’UE — tra cui spiccano gli Stati Uniti — lo scudo protettivo del mutuo riconoscimento non è disponibile. In questi mercati, la tutela deve essere richiesta direttamente attraverso i quadri normativi nazionali sulla proprietà intellettuale dello Stato di destinazione. Negli USA, ciò richiede la presentazione di una domanda diretta presso l’Ufficio Statunitense dei Brevetti e dei Marchi (USPTO) per registrare la denominazione come Marchio di Certificazione (Certification Mark) o Marchio Collettivo (Collective Mark) ai sensi del Lanham Act. Questo processo richiede la dimostrazione che il termine funzioni esclusivamente come indicatore di origine regionale e di standard qualitativi, piuttosto che come descrizione generica del prodotto.
La verifica della tracciabilità digitale globale
Per garantire la conformità e verificare lo stato giuridico attivo delle denominazioni tutelate a livello internazionale, la Commissione Europea gestisce due portali principali di monitoraggio. Mentre eAmbrosia rimane il registro ufficiale centrale per le registrazioni all’interno dell’Unione, il portale GIview costituisce il registro internazionale di riferimento.
GIview funge da tracciabilità digitale mappando ogni denominazione UE tutelata nei Paesi extra-UE tramite accordi bilaterali, insieme alle indicazioni geografiche di Paesi terzi riconosciute all’interno dell’UE. Assicurarsi che i disciplinari di produzione rispecchino perfettamente le voci registrate in questi registri globali è un prerequisito fondamentale per prevenire blocchi doganali e contenziosi al confine durante le campagne di distribuzione internazionale.
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