Mantenimento dell’accesso al mercato: prescrizioni sugli imballaggi e vigilanza operativa ai sensi delle norme GACC
L’ottenimento di un numero di registrazione in Cina rappresenta soltanto la fase preliminare della compliance nel commercio transfrontaliero. Il ciclo di vita operativo dell’esportazione di prodotti alimentari verso la Cina continentale è disciplinato dal Decreto GACC 249, che stabilisce le “Misure amministrative sulla sicurezza alimentare in entrata e in uscita”. Tale regolamento pone l’onere legale della sicurezza alimentare direttamente in capo al produttore estero, imponendo la piena conformità con gli standard nazionali cinesi sulla sicurezza alimentare (Standard GB).
Per evitare ritardi alle dogane, i sistemi di gestione del rischio devono concentrarsi in modo rigoroso sulla precisa esecuzione delle norme di confezionamento e sul mantenimento dei registri tecnici.
I regimi obbligatori di etichettatura e imballaggio
L’Articolo 15 del Decreto 248, combinato con l’Articolo 30 del Decreto 249, introduce un requisito tassativo sull’imballaggio che non lascia alcun margine di errore amministrativo:
- Indicazione del numero di registrazione: Il numero di registrazione rilasciato dalla GACC (o il numero di registrazione approvato dall’autorità competente del Paese d’origine) deve essere stampato in modo chiaro e permanente sia sull’imballaggio interno che su quello esterno del prodotto alimentare. Le etichette adesive applicate dopo la produzione vengono frequentemente respinte dagli uffici doganali locali.
- Lingua e contenuti specifici: Per i prodotti alimentari ordinari, le etichette devono essere redatte in cinese, oppure in cinese e inglese. Tuttavia, per categorie specializzate quali formule per l’infanzia, integratori alimentari e alimenti salutistici, l’etichetta in lingua cinese deve essere stampata direttamente sull’unità minima di confezionamento durante il processo di produzione, indicando nel dettaglio l’esatta composizione nutrizionale, le condizioni di conservazione e le date di scadenza.
Gestione delle variazioni tecniche e validità quinquennale
Nel quadro normativo della GACC, un’approvazione ha una validità stabilita in un periodo rigido di 5 anni. Le domande di rinnovo devono essere presentate tramite la piattaforma CIFER all’interno di una finestra temporale perentoria da 6 a 12 mesi prima della data di scadenza.
Aspetto fondamentale: il regolamento stabilisce che il numero di registrazione è strettamente legato alla specifica struttura fisica e allo stato giuridico dello stabilimento. Ai sensi delle norme di legge, qualora un’azienda sia soggetta a una delle seguenti modifiche:
- Trasferimento della sede fisica di produzione;
- Cambio del legale rappresentante;
- Modifica del numero di registrazione rilasciato dal Paese d’origine;
l’approvazione GACC in essere decade automaticamente, e l’esportatore deve avviare una procedura di registrazione ex novo. Le modifiche tecniche minori, come gli aggiornamenti della ragione sociale o dei sistemi di gestione della sicurezza, devono essere aggiornate proattivamente all’interno della piattaforma CIFER per garantire che la traccia digitale corrisponda perfettamente alle dichiarazioni doganali fisiche all’ingresso.
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